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Articolo 56 della Costituzione Italiana

L’articolo 56 della Costituzione

Ecco il testo: 

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.

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