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AvvocatoDigitale.comBlogCostituzioneArticolo 57 della Costituzione Italiana

Articolo 57 della Costituzione Italiana

L’articolo 57 della Costituzione

Ecco il testo: 

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a
tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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