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AvvocatoDigitale.comBlogCostituzioneArticolo 61 della Costituzione Italiana

Articolo 61 della Costituzione Italiana

L’articolo 61 della Costituzione

Ecco il testo: 

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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