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AvvocatoDigitale.comBlogCostituzioneArticolo 90 della Costituzione Italiana

Articolo 90 della Costituzione Italiana

L’articolo 90 della Costituzione

Ecco il testo: 

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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