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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCostituzioneArticolo 96 della Costituzione Italiana

Articolo 96 della Costituzione Italiana

L’articolo 96 della Costituzione. 

Ecco il testo: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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