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AvvocatoDigitale.comBlogDPR 633/1972Articolo 70 bis del D.P.R. 633/1972

Articolo 70 bis del D.P.R. 633/1972

L’articolo 70 bis del D.P.R. 633/1972 è rubricato “Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA”.

Di seguito è riportato il testo integrale:

1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato “gruppo IVA”.

2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Per consultare altri articoli del DPR 633/1972, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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