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Articolo 52 del Codice Penale

L’articolo 52 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”.


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 52 del Codice Penale italiano: 

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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