L'articolo 204-bis del Codice della Strada è rubricato "Ricorso in sede giurisdizionale".
Ecco il testo:
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
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