L'articolo 205 del Codice della Strada è rubricato "Opposizione all'ordinanza-ingiunzione".
Ecco il testo:
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
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