Articolo 29 del Codice del Consumo

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L'articolo 29 del Codice del Consumo, è rubricato "Prescrizioni"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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