Articolo 28 del Codice del Consumo

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L'articolo 28 del Codice del Consumo, è rubricato "Ambito di applicazione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Le disposizioni della presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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