L'articolo 473 bis.58 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.
Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.
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