L'articolo 473 bis.57 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.
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