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AvvocatoDigitale.comBlog346/1990Articolo 20 del D.Lgs. 346/1990

Articolo 20 del D.Lgs. 346/1990

L’articolo 20 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato “Passività deducibili”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell’articolo 24.
2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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