L'articolo 19 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato "Altri beni".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'art. 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.
2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).
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