Articolo 20 del D.Lgs. 346/1990

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L'articolo 20 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato "Passività deducibili". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.
2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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