L'articolo 20 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato "Passività deducibili".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.
2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.
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