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Articolo 2858 del Codice Civile

L’ art. 2858 del Codice Civile è rubricato “Facoltà del terzo acquirente“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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