Articolo 2859 del Codice Civile

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L' art. 2859 del Codice Civile è rubricato “Eccezioni opponibili dal terzo acquirente".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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