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Articolo 1252 del Codice Civile

L’ art. 1252 del Codice Civile è rubricato “Compensazione volontaria“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame disciplina la compensazione volontaria, ossia una causa di estinzione dell’obbligazione, e prevede che le parti possano accordarsi per compensare debiti e crediti anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti.

Il secondo comma specifica che le parti possono stabilire preventivamente le condizioni alle quali la compensazione avrà luogo. Ad esempio due aziende inseriscono nel contratto una clausola che in caso di debiti/crediti reciprochi questi possono essere compensati.

Esempio: Caio è debitore di Sempronio della somma di 100 euro; Sempronio è, a sua volta, creditore di Caio per la somma di 80 euro. Le parti si accordano per compensare i rispettivi crediti e debiti, con la conseguenza che Caio sarà tenuto a pagare soltanto la differenza di 20 euro.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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