Articolo 1253 del Codice Civile

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L' art. 1253 del Codice Civile è rubricato “Effetti della confusione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.


Breve spiegazione:

L’articolo in esame disciplina gli effetti della confusione, ossia quella situazione giuridica in cui le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona. Si tratta, pertanto, di una causa di estinzione dell’obbligazione.

Nella seconda parte dell’articolo si specifica che, a seguito dell’estinzione dell’obbligazione, i terzi che abbiano prestato garanzia per il debitore vengono liberati, in quanto la garanzia costituisce un elemento accessorio e dipendente dall’esistenza dell’obbligazione principale.

Esempio: Caio è debitore di Tizio della somma di 200 euro. Alla morte di Caio, Tizio ne diventa unico erede e subentra pertanto anche nel debito. In tal caso Tizio viene a trovarsi nella duplice posizione di creditore e debitore del medesimo rapporto obbligatorio; si realizza così l’ipotesi di confusione, con conseguente estinzione dell’obbligazione. 

 



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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