Articolo 1253 del Codice Civile

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L' art. 1253 del Codice Civile è rubricato “Effetti della confusione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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