Articolo 1252 del Codice Civile

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L' art. 1252 del Codice Civile è rubricato “Compensazione volontaria".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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