Articolo 2969 del Codice Civile

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L' art. 2969 del Codice Civile è rubricato “Rilievo d'ufficio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame disciplina la rilevabilità della decadenza. Prima di passare alla spiegazione dettagliata, è bene spiegare cosa si intende per "decadenza": è un termine giuridico con cui si indica la perdita del diritto poichè non esercitato nei termini di legge o indicati nel contratto. 

L'articolo 2969 stabilisce in via generale che la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice quando riguarda diritti disponibili. In tali ipotesi, infatti, la decadenza deve essere eccepita dalla parte interessata, di regola il convenuto; in mancanza di tale eccezione, il giudice non può tenerne conto, anche se il termine è effettivamente decorso. 

Pertanto, se il convenuto eccepisce la decadenza (ad esempio perché è scaduto il termine per l’esercizio del diritto) e l’eccezione risulta fondata, il giudice dichiara il diritto decaduto. 
Diversamente, qualora nessuna parte sollevi l’eccezione, il giudice non può rilevare la decadenza d’ufficio, nemmeno se risulta dagli atti che il termine è spirato.
Ciò si spiega perché la decadenza, in questi casi, tutela interessi privati, e spetta alle parti decidere se farla valere o meno.

Tuttavia, la decadenza costituisce anche una causa di improponibilità dell’azione e, quando riguarda diritti indisponibili, cioè sottratti alla disponibilità delle parti, essa è rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in assenza di eccezione di parte.


Esempio:   

Nel caso di diritti disponibili, può richiamarsi l’ipotesi dei vizi della cosa venduta. L'azienda Y acquista un oggetto presso l'azienda X e, dopo sei mesi, il prodotto oggetto di compravendita smette di funzionare; si accerta che il malfunzionamento dipende da un vizio originario della cosa. 

Ai sensi dell'art. 1495 c.c. il compratore deve denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e l’azione si prescrive comunque entro un anno dalla consegna (2 se era un consumatore, poichè si applica il Codice del Consumo).

Nel caso ipotetico, l'azienda Y scopre il vizio il primo giorno del mese e lo denuncia il decimo giorno, quindi oltre il termine di decadenza di otto giorni. L'azienda Y agisce in giudizio contro il l'azienda X, che non eccepisce la decadenza per tardiva denuncia del vizio. In applicazione dell’art. 2969 c.c., trattandosi di un diritto disponibile, il giudice non può rilevare d’ufficio la decadenza, anche se il termine risulta decorso.

Secondo esempio, diritti indisponibili: una classica categoria di diritti indisponibili sono quelli che riguardano la persona. Ad esempio nell'azione di disconoscimento di paternità, regolata dall'articolo 244 del Codice Civile, vi è un termine di decadenza di 6 mesi dalla nascita del figlio se presentata dalla madre (i termini variano in base al soggetto che presenta la domanda di disconoscimento, ma si rimanda all'articolo).
Trattandosi di diritto indisponibile, in tal caso si applica l’eccezione prevista dalla seconda parte dell’art. 2969 c.c e pertanto il giudice ove tale termine sia stato superato potrà rilevare d'ufficio la decadenza e quindi dichiarare l'azione improponibile, anche se nessuna delle parti ha eccepito la decadenza. 




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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