L' art. 2968 del Codice Civile è rubricato “Diritti indisponibili".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Breve spiegazione
L'articolo in esame stabilisce il divieto per le parti di modificare la disciplina della decadenza e rinunciarvi ove questa sia stabilita dalla legge e inderogabile, cioè sottratta alla disponibilità delle parti. Ciò significa che le parti con un contratto non possono escluderla o ridurre i termini di decadenza.
Classico esempio nella garanzia per vizi ex art. 1495 cc che prevede un termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio e un anno di prescrizione dalla consegna: poniamo che Tizio acquisti da Caio un elettrodomestico che dopo 4 mesi non funzioni più perchè viziato, in tal caso Tizio vuole denunciare il vizio, il venditore gli dice di non preoccuparsi che può anche denunciarlo dopo 20 giorni o ciò è stabilito nel contratto (o è stabilito un termine di 3 giorni), in termini giuridici tale deroga non è valida e quella clausola è nulla, in quanto trattasi di termine di decadenza perentorio inderogabile e pertanto le parti non possono modificare questo termine. Pertanto se Tizio denuncia i vizi dopo gli 8 giorni perde il diritto alla garanzia.
Al contrario, se il termine riguarda un diritto disponibile dalle parti, allora esso è derogabile mediante accordo contrattuale.
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