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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 813 del Codice di procedura civile

Articolo 813 del Codice di procedura civile

L’articolo 813 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Accettazione degli arbitri”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell’articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L’arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.
In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell’arbitro nei modi e con le forme di cui all’articolo 813-bis.

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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