Articolo 812 del Codice di procedura civile

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L'articolo 812 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Incapacità di essere arbitro"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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