Articolo 811 del Codice di procedura civile

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L'articolo 811 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sostituzione di arbitri"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato.
Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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