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Articolo 2337 del Codice Civile

L’ art. 2337 del Codice Civile è rubricato “Promotori“.

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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