Articolo 2338 del Codice Civile

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L' art. 2338 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni dei promotori".

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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