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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2841 del Codice Civile

Articolo 2841 del Codice Civile

L’ art. 2841 del Codice Civile è rubricato “Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati.

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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