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Articolo 2842 del Codice Civile

L’ art. 2842 del Codice Civile è rubricato “Variazione del domicilio eletto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione.

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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