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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 50 bis del Codice di procedura civile

Articolo 50 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 50 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) numero soppresso;
6) numero soppresso;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;
7-bis) numero soppresso;

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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