Articolo 50 del Codice di procedura civile

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L'articolo 50 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Riassunzione della causa". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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