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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 530 del Codice di procedura civile

Articolo 530 del Codice di procedura civile

L’articolo 530 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Sulla istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per la audizione delle parti.

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvederà con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell’art. 525.

Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

In ogni caso il giudice dell’esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.

Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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