Articolo 529 del Codice di procedura civile

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L'articolo 529 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Istanza di assegnazione o di vendita". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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