Articolo 528 del Codice di procedura civile

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L'articolo 528 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Intervento tardivo". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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