Articolo 2553 del Codice Civile
L’ art. 2553 del Codice Civile è rubricato “ Divisione degli utili e delle perdite “.Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

