Articolo 376 del Codice Civile
L’ art. 376 del Codice Civile è rubricato “ Vendita di beni ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 376 del Codice Civile italiano:
Nell’autorizzare la vendita dei beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.
[Il secondo comma è stato abrogato.]
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