Articolo 377 del Codice Civile

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L' art. 377 del Codice Civile è rubricato “ Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 377 del Codice Civile italiano:
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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