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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 746 del Codice di procedura civile

Articolo 746 del Codice di procedura civile

L’articolo 746 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Collazione di copie”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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