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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 747 del Codice di procedura civile

Articolo 747 del Codice di procedura civile

L’articolo 747 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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