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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 293 del Codice di procedura civile

Articolo 293 del Codice di procedura civile

L’articolo 293 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Costituzione del contumace”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.

La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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