L'articolo 292 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Notificazione e comunicazione di atti al contumace".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa.
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
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