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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 302 del Codice di procedura civile

Articolo 302 del Codice di procedura civile

L’articolo 302 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Prosecuzione del processo”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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