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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 303 del Codice di procedura civile

Articolo 303 del Codice di procedura civile

L’articolo 303 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Riassunzione del processo”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto.

Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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