Articolo 302 del Codice di procedura civile

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L'articolo 302 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Prosecuzione del processo". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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