Articolo 301 del Codice di procedura civile

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L'articolo 301 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Morte o impedimento del procuratore". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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