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Articolo 1214 del Codice Civile

L’ art. 1214 del Codice Civile è rubricato “Offerta secondo gli usi e deposito“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’art. 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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