Articolo 1213 del Codice Civile

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L' art. 1213 del Codice Civile è rubricato “Ritiro del deposito".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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