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Articolo 2790 del Codice Civile

L’ art. 2790 del Codice Civile è rubricato “Conservazione della cosa e spese relative“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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