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16 Ottobre 2026
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Articolo 2791 del Codice Civile

L’ art. 2791 del Codice Civile è rubricato “Pegno di cosa fruttifera“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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